Associazione culturale
Centro studi fenomenologico-esistenziali

Il nostro statuto

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

Istituto Gestalt Versilia APS”

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Costituzione e scopi
Art 1

E’ costituita in Seravezza (LU), l’Associazione di Promozione Sociale "Istituto Gestalt Versilia APS" (abbreviabile in IGV APS); l'Associazione potrà esercitare le proprie attività, conformemente a quanto riportato nel presente statuto, sull'intero territorio nazionale e anche all'estero e secondo quanto previsto dal DLGS 117/2017 ( codice del Terzo settore) e sue successive modifiche. Con il consenso del consiglio direttivo potrà aprire nuove sedi o spostare quella attuale senza necessità di modificare il presente statuto.

Art 2
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 18 del presente statuto. L’associazione può svolgere attività nei settori scientifico, artistico, sociale, sanitario, culturale, musicale, formativo, di ricerca, divulgativo, didattico, educativo, editoriale, ricreativo e assistenziale, senza finalità di lucro.

Art. 3
L’Associazione non opera a fini di lucro, è aconfessionale, apolitica, democratica, libera ed indipendente; pienamente ispirata ai valori di cui all’articolo 3 della Costituzione Italiana. E' aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività associativa ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività delle cariche associative. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore;

L'Associazione attraverso strumenti quali la psicoterapia, la psicologia e il counselling si propone di svolgere attività di ricerca, formazione, divulgazione ed intervento relative al benessere psico-fisico e al processo evolutivo del potenziale umano, principalmente secondo il modello della gestalt a orientamento fenomenologico-esistenzale.

In particolare i fini istituzionali si delineano in:

1 - Attività finalizzate alla promozione del benessere del singolo, della coppia, della famiglia, dei gruppi e della collettività: a) sviluppo, promozione, organizzazione, pratica e diffusione delle attività di counselling, psicologia, sostegno, consulenza, psico-educazione e psicoterapia; b) sensibilizzazione della collettività (mediante seminari, conferenze, incontri, corsi, ecc) su tematiche di natura filosofica e psicologica secondo la visione fenomenologico-esistenziale e secondo il modello della Gestalt, psicoterapia e counselling, ma anche confronto e approfondimento di altri modelli di indagine e conoscenza della natura umana;

2 - Attività di formazione, educazione e ricerca: a) attività didattiche formative professionalizzanti per singoli e gruppi. L'Associazione, in relazione all'attività formativa professionalizzante, in ottemperanza alle norme di Legge, intende istituirsi come "scuola" di counselling e di psicoterapia all'interno di progetti specifici - che saranno redatti in itinere - e in associazione e/o sotto il patrocinio di istituti/enti/associazioni accreditati di counselling e/o psicoterapia. b) attività di ricerca, studio e approfondimento umanistico e spirituale in particolare secondo il modello della Gestalt, psicoterapia e counselling; c) organizzazione e promozione di seminari, incontri, conferenze, convegni, congressi, corsi di insegnamento, workshop, corsi di addestramento sulla relazione d'aiuto e sul benessere psico-fisico, aperti anche a non iscritti, volti al perseguimento delle finalità statuarie (benessere psico-fisico e sviluppo del potenziale umano); d) gruppi studio per adulti, bambini o ragazzi volti a favorire il processo di apprendimento all'interno di un contesto relazionale motivante e stimolante; e) pubblicazione di bollettini informativi, riviste, traduzioni di testi, trattati, monografie e pubblicazioni prevalentemente sulla Gestalt, psicoterapia e counselling; f) approfondimenti e corsi per la formazione del personale docente sui bisogni individuali e sociali dello studente e sull'inclusione scolastica e sociale; g)innovazione didattica e didattica digitale

3 - Altre attività: a) Attività di progettazione e realizzazione di interventi in ambito sociale, culturale, psico-educativo, didattico e formativo; b) Collaborazioni con Associazioni, Cooperative, Aziende, Istituzioni, ed Enti pubblici e/o privati e Università;
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale . La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

I Soci
Art. 4

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta dichiarando di condividerne gli scopi in base al presente statuto. Per i minori è necessario l'assenso di entrambe i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La richiesta di ammissione, compilata su apposito modulo, verrà valutata dal presidente o da persona da lui delegata anche verbalmente. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi. I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione. La qualifica di socio con i connessi diritti e doveri si acquisisce con la delibera del presidente, la conseguente iscrizione al registro soci e la consegna della tessera. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati .

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione , chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea , che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La durata dell'iscrizione ha validità fino alla fine dell'anno solare e si rinnova automaticanente con il pagamento della quota associativa. La quota associativa viene decisa dal consiglio direttivo di anno in anno, non è trasmissibile nè rimborsabile.

L'adesione all'Associazione comporta: a) la piena accettazione dello statuto, delle sue finalità e di eventuali regolamenti interni; b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture, compatibilmente con le attività e facendone un uso corretto; c) il mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e organi dell'associazione pur nell'eventuale divergenza di vedute rispondendo al principio del dialogo, del compromesso e della sintesi; d) il pagamento della quota associativa e di eventuali altri compensi relativi ad attività proposte a partecipazione volontaria. Inoltre i soci acquisiscono con l’iscrizione i seguenti diritti: eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell’associazione; essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il socio può recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al presidente, senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità. La perdita della qualità di socio può avvenire per: a) morosità, per il mancato pagamento della quota associativa b)grave inottemperanza alle disposizioni statuarie e ai regolamenti; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali di una certa gravità all'Associazione; d) per comportamento gravemente scorretto; e) per decesso. Le espulsioni per i motivi suindicati, salvo il decesso, saranno decise dall'organo amministrativo con delibera motivata e inviata all’interessato nel termine di 15 giorni E' ammesso il ricorso all'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione, in tal caso il provvedimento resta sospeso fino alla delibera assembleare.

Patrimonio sociale
Art. 5

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione; b) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali son costituite: a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali; b) dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa; da attività secondarie e strumentali di cui all’art. 6 del Codice del terzo settore; d) da raccolta fondi; e) da attività de-commercializzate e da altre entrate secondo quanto previsto dal Codice del terzo settore

Rendiconto economico e finanziario
Art. 6

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere sottoposto all’approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto dal consiglio direttivo con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.  

O​rgani dell’Associazione

Art. 7

Sono organi dell’associazione: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) l’organo di controllo se obbligatorio per legge

Assemblea dei Soci
Art. 8

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio. Ogni socio può rappresentare con delega fino a 3 soci. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno dei locali dell’associazione con almeno 10 giorni di preavviso e con mezzi telematici comunicata a tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L’avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea.

Art. 9

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Essa: a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; b) elegge o revoca il Consiglio Direttivo e gli eventuali altri organi sociali; c) approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sulla esclusione degli associati ; f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 10
L'assemblea straordinaria è convocata: a) tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario; b) allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.
L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. Essa delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell’associazione, sulle modifiche allo statuto e atto costitutivo, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 11
In prima convocazione l'Assemblea, ordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea, ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

Art. 12
L’ assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Il Consiglio Direttivo
Art. 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri liberamente eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al suo interno, con deliberazione approvata a maggioranza dai componenti, nomina il Presidente dell’Associazione, il Vice-Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il consiglio direttivo nomina anche il comitato scientifico come meglio specificato nell' Art. 17.

Art. 14
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 6 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato: a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo; b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Art. 15
Il Consiglio Direttivo deve: a) redigere i programmi di attività previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci; b) ideare, progettare, promuovere e rendicontare iniziative e attività inerenti la mission dell'associazione come descritta nel presente statuto; c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; d) redigere il rendiconto economico – finanziario; e) compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea; f) approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; g) formulare, se necessario, il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea; h) deliberare circa l’ammissione e la sospensione e la radiazione dei soci; i) nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari; l) favorire la partecipazione dei soci alle attività del associative. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L’Organo di controllo e revisione dei conti
Art. 15 bis

L’Organo di controllo, anche monocratico , è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge , l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Presidente
Art. 16

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Comitato Scientifico
Art. 17

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo del Consiglio Direttivo. E’ costituito da un minimo di 3 membri ed un massimo di 6. Tutti i membri devono essere in possesso della qualità di Socio e devono avere una qualifica professionale e un'esperienza curricolare la cui idoneità sarà valutata dal consiglio direttivo stesso. Il Comitato Scientifico garantisce la qualità scientifico-professionale dell’attività dell’Associazione. Elabora studi e ricerche inerenti materie attinenti alle professioni rappresentate, organizza convegni e seminari. Redige i programmi didattici dei corsi di formazione professionalizzanti, indica la bibliografia e stabilisce il corpo docenti. I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica fino al termine del mandato di quest’ultimo e sono rieleggibili.

Scioglimento
Art. 18

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all’art. 12. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore , o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Disposizioni finali
Art. 19

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra gli organi e l’associazione, tra i componenti degli organi dell’associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità.
Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall’assemblea straordinaria all’uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile salvo il ricorso successivo all’autorità giudiziaria se previsto per legge.

Art. 20
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.

Art. 21
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Seravezza lì …………………...
Letto, confermato e sottoscritto